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Finanza digitale europea, Bruxelles apre il confronto sulla semplificazione delle regole per le imprese
La Commissione europea ha riunito il 27 ottobre 2026 a Bruxelles rappresentanti del settore finanziario per esaminare le difficoltà incontrate dalle imprese nell’applicazione delle normative europee sui servizi digitali. L’incontro, organizzato dalla commissaria per i Servizi finanziari e l’Unione del risparmio e degli investimenti Maria Luís Albuquerque, ha concentrato l’attenzione su due regolamenti già operativi: MiCA, dedicato ai mercati delle criptoattività, e DORA, che disciplina la resilienza operativa digitale degli operatori finanziari.
L’iniziativa rientra nel programma della Commissione per ridurre gli oneri amministrativi e rendere più semplice l’applicazione della legislazione europea. L’obiettivo dichiarato è individuare gli adempimenti che possono essere razionalizzati senza compromettere la protezione degli investitori, la stabilità finanziaria e la sicurezza dei sistemi informatici.
Il confronto sulla finanza digitale europea e sulla semplificazione delle regole arriva dopo una fase particolarmente impegnativa per gli operatori. Tra il 2024 e il 2025 sono diventate applicabili disposizioni che hanno imposto nuovi requisiti organizzativi, procedure di autorizzazione, controlli sui fornitori tecnologici e obblighi di gestione dei rischi. Le autorità europee intendono ora valutarne il funzionamento attraverso le esperienze raccolte durante l’attuazione.
MiCA, la revisione delle regole sulle criptoattività
La prima parte dell’incontro del 27 ottobre è stata dedicata al regolamento Markets in Crypto-Assets, conosciuto come MiCA. Il provvedimento ha introdotto una disciplina europea armonizzata per diverse categorie di criptoattività e per le imprese che offrono servizi collegati, superando una situazione caratterizzata da normative nazionali differenti.
MiCA è entrato in vigore nel giugno 2023, mentre la sua applicazione è stata articolata in più fasi. Le disposizioni relative ai token collegati ad attività e ai token di moneta elettronica hanno iniziato ad applicarsi il 30 giugno 2024. La parte restante del regolamento è diventata applicabile il 30 dicembre dello stesso anno.
Per i fornitori di servizi su criptoattività già operativi secondo le normative nazionali era previsto un regime transitorio, con durata variabile nei singoli Stati membri e scadenza massima al 1° luglio 2026. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ESMA, ha chiarito nell’aprile 2026 che, una volta terminato il periodo applicabile, gli operatori privi dell’autorizzazione richiesta non possono continuare a prestare i servizi interessati.
La disciplina riguarda attività come la custodia e l’amministrazione di criptoattività per conto dei clienti, la gestione di piattaforme di negoziazione, lo scambio e il trasferimento di asset digitali e altri servizi individuati dal regolamento.
Le imprese interessate devono rispettare requisiti organizzativi, patrimoniali e di condotta, oltre alle disposizioni sulla protezione dei clienti. Il regime applicabile varia in funzione della categoria di operatore e delle attività effettivamente svolte.
Per le società che operano in diversi Paesi europei, un quadro armonizzato può ridurre la frammentazione normativa. L’ottenimento dell’autorizzazione comporta tuttavia attività di adeguamento, preparazione della documentazione, strutturazione dei controlli interni e rapporti con le autorità competenti.
È su queste esperienze che si concentra la verifica avviata dalla Commissione. Il tema finanza digitale europea semplificazione riguarda, in particolare, la possibilità di rendere meno onerosa l’applicazione delle disposizioni esistenti, conservando le garanzie introdotte per il mercato delle criptoattività.
Consultazioni MiCA, cosa è stato deciso e cosa resta da valutare
Il dialogo di Bruxelles si collega a un percorso di revisione avviato prima dell’incontro di ottobre. Il 20 maggio 2026 la Commissione europea ha aperto due consultazioni sul funzionamento di MiCA, una pubblica e una mirata agli interlocutori con competenze specialistiche.
La consultazione pubblica si è conclusa il 31 agosto 2026. Quella mirata, rivolta in particolare a operatori del settore, emittenti, istituzioni finanziarie e autorità pubbliche, ha avuto come scadenza il 30 settembre 2026.
L’obiettivo è raccogliere elementi per valutare se la disciplina sia ancora adeguata alle caratteristiche del mercato, tenendo conto dei cambiamenti tecnologici, dell’esperienza applicativa e dell’evoluzione delle normative internazionali.
Le osservazioni contribuiranno alla preparazione della relazione sull’applicazione di MiCA prevista dagli articoli 140 e 142 del regolamento. La Commissione potrà eventualmente accompagnarla con una proposta legislativa di modifica o integrazione.
La revisione non equivale quindi a una modifica già approvata. Alla data del 28 ottobre 2026, le consultazioni rappresentano una fase di valutazione e il dialogo del giorno precedente non costituisce, di per sé, un intervento normativo.
La distinzione è rilevante per gli operatori economici. Un’eventuale proposta di revisione dovrebbe infatti seguire il procedimento legislativo europeo previsto, mentre le imprese rimangono soggette agli obblighi attualmente applicabili.
Il percorso sulla finanza digitale europea, con la semplificazione al centro del confronto, interessa anche la prevedibilità delle regole. Le aziende che devono programmare investimenti tecnologici, ottenere autorizzazioni o organizzare strutture di controllo hanno bisogno di conoscere con sufficiente anticipo gli obblighi da rispettare.
DORA, gli adempimenti sulla sicurezza informatica
La seconda sessione del dialogo europeo ha affrontato il Digital Operational Resilience Act, il regolamento DORA, applicabile dal 17 gennaio 2025.
La normativa nasce dalla crescente dipendenza delle imprese finanziarie da software, infrastrutture digitali, servizi cloud e fornitori esterni. Un’interruzione informatica può impedire l’esecuzione di operazioni, compromettere la disponibilità dei servizi e produrre conseguenze che superano i confini della singola organizzazione.
DORA stabilisce un quadro comune per la gestione dei rischi legati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Tra gli ambiti disciplinati rientrano la governance del rischio informatico, la gestione e la segnalazione degli incidenti rilevanti, i test di resilienza digitale e il controllo dei rapporti con i fornitori di servizi ICT.
Per gli operatori finanziari gli obblighi si traducono in attività concrete: individuazione delle dipendenze tecnologiche, predisposizione di procedure per gli incidenti, verifiche periodiche dei sistemi, gestione della continuità operativa e documentazione dei rapporti contrattuali con i fornitori.
Il regolamento prevede inoltre un sistema europeo di sorveglianza sui fornitori terzi di servizi ICT considerati critici per il settore finanziario. Il meccanismo risponde alla concentrazione di servizi tecnologici essenziali presso un numero relativamente ristretto di operatori.
Durante il dialogo del 27 ottobre la Commissione ha posto una questione specifica: verificare se gli obblighi di DORA siano proporzionati alle dimensioni, al profilo di rischio e alla complessità operativa delle diverse imprese finanziarie.
Una società di dimensioni contenute e un grande gruppo bancario possono essere esposti a rischi informatici differenti, pur condividendo alcune dipendenze tecnologiche. La normativa già contempla elementi di proporzionalità, ma Bruxelles intende valutare se la loro applicazione sia sufficientemente calibrata.
La discussione non riguarda l’eliminazione delle misure di sicurezza. Il punto è comprendere se alcune procedure possano essere adattate alle caratteristiche degli operatori, evitando adempimenti eccessivi rispetto ai rischi effettivamente presenti.
Costi di conformità e difficoltà per le imprese
L’attuazione contemporanea di più normative europee comporta un impegno organizzativo che può risultare significativo soprattutto per le imprese finanziarie di dimensioni minori.
Le attività di conformità richiedono personale specializzato, consulenze legali e tecnologiche, strumenti per il monitoraggio dei rischi e procedure di documentazione. A queste spese possono aggiungersi quelle necessarie per adeguare i contratti con i fornitori, verificare le infrastrutture e aggiornare i sistemi informativi.
Il peso economico varia sensibilmente in base al modello di attività. Una piattaforma che offre servizi su criptoattività deve affrontare requisiti differenti rispetto a quelli di un intermediario tradizionale, mentre una società che utilizza infrastrutture informatiche esternalizzate deve prestare particolare attenzione alla gestione dei fornitori.
La questione emerge anche quando diversi obblighi normativi richiedono informazioni simili, ma prevedono modalità operative, destinatari o scadenze differenti. In questi casi l’onere amministrativo può dipendere dalla gestione di più procedure, oltre che dal contenuto dei controlli.
Per valutare possibili interventi di semplificazione occorre quindi distinguere gli obblighi che rispondono a rischi specifici da quelli la cui applicazione potrebbe essere resa più efficiente attraverso chiarimenti, coordinamento o adeguamenti tecnici.
Il programma europeo sulla finanza digitale europea semplificazione assume particolare rilievo proprio nella fase successiva all’entrata in applicazione delle norme. Le difficoltà pratiche possono essere valutate sulla base dell’esperienza degli operatori, anziché soltanto attraverso le previsioni formulate durante la preparazione dei regolamenti.
Non sono però disponibili, nella documentazione ufficiale dell’incontro del 27 ottobre, stime quantitative che consentano di attribuire al dialogo una determinata riduzione dei costi di conformità. Qualsiasi beneficio economico dipenderà dalle misure eventualmente individuate e dalla loro successiva adozione.
Competitività europea e tutela del mercato
La semplificazione delle regole finanziarie si inserisce anche nel dibattito sulla competitività del mercato unico.
Nel dicembre 2025, durante un precedente dialogo sull’integrazione bancaria, rappresentanti del settore avevano richiamato l’attenzione sulla complessità del quadro regolamentare e sulla necessità di migliorare l’armonizzazione tra gli Stati membri.
La Commissione ha proseguito il confronto nel 2026 attraverso iniziative dedicate alla competitività bancaria e alla revisione della disciplina sulle criptoattività.
Per i servizi digitali, la possibilità di operare su scala europea rappresenta uno degli obiettivi centrali dell’armonizzazione normativa. Regole comuni possono limitare la necessità di affrontare sistemi autorizzativi e requisiti differenti in ciascun mercato nazionale.
Resta tuttavia necessario assicurare un’applicazione coerente delle disposizioni da parte delle autorità competenti. Differenze interpretative e prassi di vigilanza non uniformi possono infatti incidere sull’operatività transfrontaliera anche quando il quadro legislativo è condiviso.
Sul versante della protezione degli investitori, la revisione di MiCA richiede particolare attenzione agli obblighi di trasparenza e alle garanzie per i clienti. Le criptoattività presentano caratteristiche e rischi che variano sensibilmente tra le diverse categorie di strumenti e servizi.
Analogamente, per DORA la riduzione degli adempimenti amministrativi deve essere valutata rispetto alla capacità degli intermediari di prevenire gli incidenti e ripristinare i servizi essenziali.
Il rapporto tra finanza digitale europea e semplificazione normativa dipende dunque anche dalla qualità delle regole che rimarranno in vigore: procedure più efficienti possono ridurre i costi organizzativi, ma la valutazione deve considerare gli effetti sulla vigilanza e sulla gestione dei rischi.
I prossimi passaggi dopo l’incontro di Bruxelles
Il dialogo del 27 ottobre si è svolto su invito, con due sessioni dedicate rispettivamente a MiCA e DORA. La Commissione ha previsto la pubblicazione di una sintesi delle principali conclusioni e dell’elenco delle organizzazioni partecipanti.
Alla data del 28 ottobre, la pagina istituzionale dell’iniziativa presenta gli obiettivi e il programma dell’incontro, senza riportare ancora una sintesi dettagliata degli interventi. Non è quindi possibile attribuire ai partecipanti richieste specifiche o indicare misure sulle quali sarebbe già stata raggiunta un’intesa.
Per MiCA, il passaggio istituzionale da seguire riguarda l’elaborazione della relazione sull’applicazione del regolamento, sulla base delle consultazioni concluse nel 2026 e degli ulteriori elementi raccolti.
Per DORA, la Commissione dovrà valutare le esperienze applicative e l’eventuale necessità di interventi sulla proporzionalità dei requisiti. Il documento dell’incontro non indica un calendario per modifiche legislative né annuncia l’approvazione di nuove disposizioni.
Il confronto sulla finanza digitale europea semplificazione rimane pertanto nella fase di raccolta e valutazione delle evidenze. Per le imprese, la conseguenza immediata è la continuità degli obblighi vigenti: le procedure di autorizzazione, i controlli sui rischi informatici e gli altri requisiti previsti da MiCA e DORA restano applicabili secondo le rispettive disposizioni.
La pubblicazione delle conclusioni del dialogo permetterà di verificare quali difficoltà siano state effettivamente segnalate dagli operatori e se la Commissione abbia individuato ambiti prioritari su cui intervenire.